NUOVO ECOBONUS
Come averlo e cosa prevede

Il cosiddetto Ecobonus prevedono la possibilità di avere una detrazione d’imposta che può essere utilizzata per spese sostenute nella abitazione principale e nei condomini dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2025 riguardanti interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

Beneficiari

  • Condomini
  • Persone fisiche su abitazioni principali IACP
  • Cooperative a proprietà indivisa

Elenco interventi

  • Installazione caldaie a condensazione, purché di classe energetica A (Reg. UE 811/2013);
  • Interventi di coibentazione;
  • lavori condominiali di efficientamento energetico;
  • Installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, sistemi di building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari per produzione di acqua calda;
  • rifacimento facciate;
  • impianti fotovoltaici;
  • messa in stato di sicurezza delle strutture, con contributi rafforzati per chi vive nelle zone a maggior rischio sismico; acquisto di accumulatori e colonnine di ricarica per auto elettriche.

Che cos’è il Sismabonus

Gli esperti operatori di Lanzino Costruzioni srl sono lieti di fornire ai propri clienti tutti i dettagli relativi alle agevolazioni fiscali Sismabonus ed Ecobonus.

Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente sia ai privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti) che alle società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2025, per interventi di massa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

La misura della detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è definita da una percentuale che varia dal 50% all’85%, che va calcolato su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Chi può usufruire dell’agevolazione fiscale

Possono usufruire dell’agevolazione fiscale Sismabonus sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES che devono sostenere le spese per gli interventi antisismici e detengono il bene immobile in base a un titolo idoneo:
  • proprietario o nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento;
  • comodatario;
  • locatario o utilizzatore in leasing;
  • familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa);
  • acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue.

Sono comprese, tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, anche le società immobiliari per gli interventi effettuati su immobili concessi in locazione (R.M. 22/E del 12 marzo 2018).

Possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, gli enti aventi le medesime finalità e le cooperative a proprietà indivisa per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Quali interventi possono essere detratti?

Usufruendo dell’agevolazione fiscale Sismabonus possono essere detratte dal totale:
  • tutte le spese finalizzate ad interventi di messa in sicurezza statica, in particolare quelle riguardanti le parti strutturali degli edifici (art.16-bis, co.1, lett.i, del D.P.R.917/1986)
  • le spese per la redazione della documentazione obbligatoria necessaria a comprovare la sicurezza statica
  • gli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria.

Tra i costi detraibili dell’intervento rientrano, dal 1° gennaio 2017, anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili (solo se propedeutiche ai lavori agevolati).

Il decreto del MIT n. 58 del 28 febbraio 2017 (e le successive modifiche) è volto a definire le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità d’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati da parte dei professionisti abilitati.

Le percentuali della detrazione

La percentuale di detrazione è:
  • pari al 50% delle spese sostenute, le quali possono arrivare sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
  • pari al 70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
  • pari all’80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
Per le spese sostenute per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali spetta una detrazione pari al:
  • 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
  • 85% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
Il limite di spesa agevolato è 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. In caso di prosecuzione in più anni dello stesso intervento, nel calcolo del limite dei 96.000 euro si devono considerare le spese sostenute in anni precedenti per le quali si è già fruito della detrazione.

Che cos‘è l’Ecobonus

L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una porzione delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2025 al fine di effettuare interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (abitazioni monofamiliari e immobili a destinazione produttiva o commerciale) e per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini.

L’entità della detrazione è da definirsi in base ad una percentuale che va da un minimo del 50% ad un massimo del 75%, e spetta entro un ammontare massimo che varia a seconda del tipo di intervento realizzato nonché in base al fatto che questo riguardi la singola unità immobiliare o edifici condominiali.

La detrazione in questione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

All’intervento energetico effettuato si possono detrarre sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento energetico effettuato che le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica.

Chi può usufruire della detrazione fiscale Ecobonus

Possono usufruire dell’agevolazione fiscale Ecobonus sia i soggetti IRPEF (privati persone fisiche, società di persone, professionisti) che i soggetti IRES (società di capitali ed enti) che sostengono le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e che sono in possesso dell’immobile (o lo detengono) sulla base di un titolo idoneo:
  • proprietario o nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento;
  • comodatario;
  • locatario o utilizzatore in leasing;
  • familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente more uxorio non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa);
  • acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue.
Possono inoltre usufruire della detrazione in questione anche gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché gli enti e le cooperative per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Gli interventi agevolati per le singole unità immobiliari

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per l’Ecobonus è del 50% per interventi energetici eseguiti su singole unità immobiliari nelle seguenti ipotesi:
  • acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi (detrazione massima 60.000 euro);
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari (di cui all‘All.M, D.Lgs. 311/2006) (detrazione massima 60.000 euro);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE811/2013) (detrazione massima 30.000 euro);
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione massima 30.000 euro).
Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2025 la detrazione è pari al 65% per interventi energetici eseguiti su singole unità immobiliari nelle seguenti ipotesi:
  • riqualificazione energetica “globale” (detrazione massima 100.000 euro);
  • strutture opache orizzontali e verticali (detrazione massima 60.000);
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione massima 60.000);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima 30.000 euro):
  • impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione (classi V, VI o VIII Comunicazione UE 2014/C 207/02);
  • impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione. Gli impianti in questione devono essere assemblati in fabbrica nonché espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • generatori d’aria calda a condensazione;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (detrazione massima 100.000 euro);
  • impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima 30.000 euro);
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore (detrazione massima 30.000 euro);
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto di impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni.

È da precisare che sono ancora in procinto di essere emanati diversi decreti interministeriali finalizzati a definire una serie di requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi beneficianti dell’agevolazione per la riqualificazione energetica e i massimali di costo per singola tipologia di intervento.

Per usufruire della detrazione gli interventi devono essere necessariamente eseguiti su unità immobiliari o su parti comuni di edifici esistenti (anche se rurali e strumentali) di qualsiasi categoria catastale.

I titolari di reddito d’impresa possono beneficiare della detrazione solo ed esclusivamente per interventi eseguiti su fabbricati strumentali da utilizzarsi nell’esercizio dell’impresa e non locati. In particolare, per le imprese di costruzioni, la fruibilità è esclusa nelle ipotesi di interventi eseguiti su:
  • immobili locati a terzi (sia strumentali che abitativi);
  • immobili “merce”, ovvero i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.
Sono invece escluse le spese concernenti gli immobili in corso di costruzione, in quanto l’agevolazione è concessa solo per gli interventi eseguiti su fabbricati esistenti.
I fabbricati devono, inoltre, possedere requisititi specifici, quali:
  • preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento, per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari);
  • realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare.

Interventi agevolati per i condomini

Le percentuali del 65% e del 50% previste per i lavori eseguiti su singole unità immobiliari valgono anche nel caso in cui i medesimi interventi energetici interessino parti comuni condominiali. L’unica differenza sta nel fatto che, in quest’ultimo caso, la detrazione viene applicata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Quando si ha a che fare con i lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2025 sono previste percentuali più elevate di detrazione se gli interventi realizzati sono particolarmente incisivi.

In questo caso la detrazione può essere:
  • del 70%, se l’intervento di riqualificazione interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • del 75%, se l’intervento di riqualificazione è diretto a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (va conseguita almeno la qualità media indicata nel DM 26 giugno 2015).
Queste maggiori detrazioni valgono su un limite di spesa agevolabile di 40.000 euro, il quale dev’essere moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per usufruire delle suddette detrazioni è necessaria l’attestazione della prestazione energetica degli edifici ad opera di un professionista abilitato.

ENEA effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni.

Va precisato che sono in corso di emanazione determinati decreti interministeriali volti a definire i requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi che beneficiano dell’agevolazione per la riqualificazione energetica e i massimali di costo per singola tipologia di intervento.

Le agevolazioni fiscali Ecobonus e Sismabonus si possono cumulare?

È prevista dalla legge la possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, solo ed esclusivamente nei casi in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Tale beneficio è riconosciuto nella misura unica del:
  • 80%, se gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore;
  • 85%, se gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

Su quali immobili si può eseguire la riqualificazione energetica?

Per usufruire della detrazione gli interventi devono essere necessariamente eseguiti su unità immobiliari o parti comuni di edifici esistenti, anche se rurali (compresi quelli strumentali) di qualunque categoria catastale.

I titolari di reddito d’impresa hanno la possibilità usufruire della detrazione per interventi effettuati su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa e non locati.

In particolare, per le imprese di costruzioni, la fruibilità del beneficio è esclusa nelle ipotesi di interventi eseguiti su:
  • immobili locati a terzi (sia strumentali che abitativi);
  • immobili “merce”, ovvero i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.

Risultano invece esclusi dall’agevolazione i costi relativi ad immobili in corso di costruzione, in quanto l’agevolazione fiscale è concessa solo per interventi eseguiti su fabbricati esistenti.

Tra i requisiti che devono possedere i fabbricati, inoltre, sono contemplati:
  • preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari);
  • realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare.
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